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    8 luglio 202614 min di lettura

    Passaggio da Forfettario a Ordinario 2026: Guida

    Il passaggio da forfettario a ordinario nel 2026 è un evento che può essere volontario o forzato, e in entrambi i casi richiede una serie di adempimenti fiscali precisi. Che tu abbia superato la soglia di €85.000, perso un requisito d'accesso o semplicemente deciso che il regime ordinario ti conviene di più, questa guida ti spiega cosa fare, passo dopo passo.

    Il regime forfettario è vantaggioso per la maggior parte dei professionisti e delle piccole partite IVA, ma non è eterno: ci sono situazioni in cui il passaggio al regime ordinario diventa obbligatorio e altre in cui è una scelta strategica. La differenza tra gestire bene la transizione e trovarsi sommersi da problemi fiscali sta tutta nella preparazione.

    In questa guida vediamo tutte le cause di uscita dal forfettario, le tempistiche esatte, la rettifica IVA, i nuovi adempimenti e un confronto pratico per capire l'impatto economico reale.

    Quando il passaggio da forfettario a ordinario è obbligatorio

    Il passaggio al regime ordinario diventa obbligatorio quando viene meno uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014 (e successive modifiche). Ecco le cause principali:

    1. Superamento della soglia di ricavi €85.000

    La soglia di ricavi/compensi per restare nel regime forfettario è fissata a €85.000 annui. Ma attenzione: esistono due soglie critiche con effetti diversi:

      • Ricavi tra €85.001 e €100.000: il forfettario resta valido per l'anno in corso, ma si esce dal regime dall'anno successivo. Se nel 2025 fatturo €90.000, resto forfettario per tutto il 2025 ma dal 1° gennaio 2026 passo obbligatoriamente al regime ordinario.
      • Ricavi oltre €100.000: l'uscita è immediata, nello stesso anno del superamento. Se il 15 settembre 2026 supero i €100.000 di ricavi, devo applicare il regime ordinario (con IVA e IRPEF) dal momento del superamento. Le fatture emesse fino a quel punto restano in regime forfettario.

    Questa doppia soglia, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è una delle trappole più insidiose per i forfettari in crescita.

    2. Redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a €35.000

    Se nell'anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente (o assimilati, come co.co.co. o pensioni) superiori a €35.000 lordi, non puoi accedere al regime forfettario nell'anno successivo. Questo è un requisito che va verificato anno per anno.

    Esempio: nel 2025 hai un reddito da lavoro dipendente di €36.000 e un'attività forfettaria parallela. Nel 2026 non puoi più essere forfettario: devi passare al regime ordinario.

    3. Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti

    Non puoi restare forfettario se:

      • Detieni quote in società di persone (SAS, SNC) o associazioni professionali
      • Detieni quote di controllo (diretto o indiretto) in SRL che svolgono attività riconducibili alla tua

    Se acquisti una quota di una SNC il 10 marzo 2026, dal 1° gennaio 2027 non potrai più essere forfettario (a meno che tu non ceda la quota prima della fine del 2026).

    4. Prevalenza della fatturazione verso l'ex datore di lavoro

    Non puoi essere forfettario se oltre il 50% dei tuoi ricavi proviene da un soggetto (o soggetti a esso riconducibili) con cui hai avuto un rapporto di lavoro dipendente nei due anni precedenti. Questa è la cosiddetta clausola anti-elusione, pensata per impedire le "finte partite IVA".

    5. Residenza fiscale all'estero

    Il regime forfettario è riservato ai residenti fiscali in Italia. Se trasferisci la residenza fiscale all'estero, perdi il diritto al regime forfettario dall'anno successivo (salvo che tu produca almeno il 75% del reddito complessivo in Italia).

    Quando il passaggio è volontario: perché scegliere il regime ordinario

    In alcuni casi, anche se hai tutti i requisiti per restare forfettario, può convenirti passare al regime ordinario. Le situazioni tipiche sono:

      • Costi elevati: il forfettario non deduce i costi reali ma applica un coefficiente di redditività forfettario. Se i tuoi costi effettivi superano la quota forfettaria (es. affitto studio, dipendenti, attrezzature), il regime ordinario può essere più conveniente.
      • Detrazioni fiscali importanti: nel forfettario non puoi detrarre spese come mutuo, ristrutturazione, spese mediche elevate (queste vanno nel quadro RP/RN della dichiarazione ma non riducono l'imposta sostitutiva). Se hai detrazioni rilevanti, l'IRPEF ordinaria potrebbe risultare inferiore.
      • Clienti che necessitano di fatture con IVA: alcuni committenti B2B preferiscono ricevere fatture con IVA per poterla detrarre. In settori come l'edilizia o la consulenza aziendale, l'assenza di IVA in fattura può essere un freno commerciale.
      • Crediti IVA su investimenti: se stai per effettuare investimenti importanti (acquisto attrezzature, veicolo strumentale), nel regime ordinario puoi detrarre l'IVA sugli acquisti.

    Come si comunica il passaggio volontario

    Per passare volontariamente al regime ordinario, il forfettario deve comunicarlo attraverso il comportamento concludente: basta iniziare a emettere fatture con IVA dal 1° gennaio dell'anno in cui si vuole adottare il regime ordinario. Non esiste un modulo specifico di opzione da presentare preventivamente.

    Tuttavia, è consigliabile formalizzare la scelta nella dichiarazione IVA (modello IVA annuale) e nella prima liquidazione periodica IVA dell'anno di passaggio. Inoltre, la variazione dati va comunicata all'Agenzia delle Entrate tramite il modello AA9/12 per adeguare il regime fiscale associato alla partita IVA.

    Tempistiche del passaggio: quando decorre il regime ordinario

    La tempistica del passaggio dipende dalla causa:

    Causa Decorrenza regime ordinario
    Ricavi tra €85.001 e €100.000 Dal 1° gennaio dell'anno successivo
    Ricavi oltre €100.000 Immediata, dallo stesso anno del superamento
    Perdita altri requisiti (soglia €35.000 dipendente, partecipazioni, ecc.) Dal 1° gennaio dell'anno successivo
    Scelta volontaria Dal 1° gennaio dell'anno scelto

    Caso critico — superamento €100.000: se superi i €100.000 in corso d'anno, le fatture già emesse in regime forfettario restano valide, ma da quel momento in poi devi emettere fatture con IVA, applicare le ritenute e adottare tutti gli adempimenti del regime ordinario. L'imposta sostitutiva si applica al reddito forfettario maturato fino al superamento; il reddito successivo è soggetto a IRPEF ordinaria.

    La rettifica IVA: l'adempimento più complesso del passaggio

    Quando si passa dal regime forfettario al regime ordinario, si ha diritto alla rettifica della detrazione IVA ai sensi dell'art. 19-bis2 del DPR 633/72. Questo è probabilmente l'adempimento più tecnico e più importante della transizione.

    Come funziona la rettifica IVA

    Durante il periodo in regime forfettario, non hai detratto l'IVA sugli acquisti. Al momento del passaggio al regime ordinario, puoi recuperare l'IVA non detratta sui beni e servizi che:

      • Esistono ancora al 1° gennaio dell'anno di passaggio (beni in magazzino, beni strumentali ancora in uso)
      • Sono stati acquistati durante il periodo forfettario

    La rettifica si effettua nella prima dichiarazione IVA annuale presentata nel regime ordinario.

    Cosa puoi rettificare

      • Beni strumentali: computer, attrezzature, mobili d'ufficio. La rettifica è possibile solo se non sono trascorsi 5 anni dall'acquisto (10 anni per gli immobili). L'IVA recuperabile è calcolata in proporzione agli anni mancanti al completamento del periodo di rettifica.
      • Rimanenze di merci e materie prime: l'IVA su merci ancora in magazzino al 31 dicembre dell'ultimo anno forfettario è recuperabile per intero.
      • Servizi non ancora utilizzati: se hai pagato in anticipo un servizio che userai nel regime ordinario (es. canone software annuale), l'IVA sulla quota non ancora goduta è rettificabile.

    Esempio di rettifica IVA

    Supponiamo che nel 2024 (in regime forfettario) hai acquistato un computer da €1.220 (€1.000 + IVA €220). Nel 2026 passi al regime ordinario. Il periodo di rettifica per i beni strumentali è 5 anni.

      • Anni trascorsi: 2024 e 2025 = 2 anni
      • Anni residui: 3 su 5
      • IVA rettificabile: €220 × 3/5 = €132

    Questi €132 diventano un credito IVA nella tua prima dichiarazione IVA nel regime ordinario.

    I nuovi adempimenti nel regime ordinario

    Passare al regime ordinario significa assumersi una serie di obblighi fiscali che nel forfettario non esistevano:

    Adempimenti IVA

      • Fatturazione con IVA: ogni fattura deve esporre l'IVA con l'aliquota corretta (22%, 10%, 4% a seconda del tipo di operazione)
      • Liquidazione periodica IVA: mensile (se fatturato > €800.000) o trimestrale (se fatturato ≤ €800.000), con versamento tramite F24
      • Dichiarazione IVA annuale: da presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo
      • Comunicazione liquidazioni periodiche (LIPE): trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre
      • Registri IVA: registro acquisti e registro vendite da tenere aggiornati

    Adempimenti IRPEF

      • IRPEF a scaglioni: non più imposta sostitutiva al 5% o 15%, ma IRPEF progressiva (23%, 25%, 35%, 43% sugli scaglioni 2026)
      • Addizionali regionali e comunali IRPEF: nel forfettario non erano dovute
      • Deduzione costi reali: non più coefficiente forfettario, ma documentazione puntuale di ogni costo sostenuto

    Adempimenti contabili

      • Contabilità semplificata (o ordinaria se superi determinate soglie): libro giornale, registri IVA, registro beni ammortizzabili
      • ISA (ex studi di settore): i forfettari sono esclusi dagli ISA; nel regime ordinario sono applicabili
      • Ritenuta d'acconto: se sei professionista, i committenti applicheranno la ritenuta del 20% sulle tue fatture

    L'impatto organizzativo è significativo: nel forfettario bastava emettere fatture e presentare il Modello Redditi PF con il Quadro LM. Nel regime ordinario, gli adempimenti si moltiplicano e quasi sempre serve un commercialista (con costi che partono da €800-1.500/anno).

    Impatto economico: quanto costa davvero il passaggio

    Vediamo un esempio concreto per un professionista con €70.000 di ricavi e €15.000 di costi reali annui, iscritto alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,07%).

    Scenario A — Regime forfettario (coefficiente 78%)

      • Reddito imponibile: €70.000 × 78% = €54.600
      • Contributi INPS Gestione Separata: €54.600 × 26,07% = €14.234
      • Base imposta sostitutiva: €54.600 − €14.234 = €40.366
      • Imposta sostitutiva al 15%: €40.366 × 15% = €6.055
      • Totale tasse + contributi: €20.289
      • Netto stimato: €70.000 − €20.289 − €15.000 (costi reali sostenuti ma non dedotti) = €34.711

    Scenario B — Regime ordinario (costi reali €15.000)

      • Reddito imponibile: €70.000 − €15.000 = €55.000
      • Contributi INPS Gestione Separata: €55.000 × 26,07% = €14.339
      • Reddito IRPEF: €55.000 − €14.339 = €40.661
      • IRPEF 2026 (scaglioni): €28.000 × 23% + €12.661 × 35% = €6.440 + €4.431 = €10.871
      • Addizionali regionali/comunali (stima ~2%): €40.661 × 2% = €813
      • Totale tasse + contributi: €26.023
      • Netto stimato: €70.000 − €26.023 − €15.000 = €28.977

    In questo esempio, il passaggio al regime ordinario costa circa €5.734 in più all'anno. Ma se i costi reali fossero €30.000 anziché €15.000, il calcolo potrebbe ribaltarsi. Ecco perché è essenziale simulare i numeri prima di decidere.

    Checklist operativa per il passaggio

    Se devi passare dal forfettario all'ordinario nel 2026, ecco la lista degli step da completare:

      • Verifica la causa: obbligatoria (superamento soglia, perdita requisiti) o volontaria?
      • Comunica la variazione: presenta il modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate per aggiornare il regime fiscale associato alla tua partita IVA
      • Inventario al 31 dicembre: se hai beni strumentali o merci in magazzino, fai l'inventario per la rettifica IVA
      • Calcola la rettifica IVA: identifica l'IVA recuperabile su beni strumentali (entro 5 anni dall'acquisto) e rimanenze
      • Configura la fatturazione: aggiorna il software per emettere fatture con IVA, ritenuta d'acconto, e codici natura corretti
      • Attiva i registri contabili: registro acquisti, registro vendite, libro giornale (se contabilità ordinaria)
      • Pianifica le liquidazioni IVA: trimestrale o mensile, con versamento tramite F24
      • Valuta un commercialista: nel regime ordinario la complessità degli adempimenti quasi sempre richiede assistenza professionale
      • Calcola l'impatto economico: simula IRPEF + addizionali + IVA netta per verificare la convenienza

    Si può tornare al forfettario dopo il passaggio?

    Sì, è possibile rientrare nel regime forfettario, ma con dei vincoli:

      • Se sei uscito per superamento soglia o perdita requisiti: puoi rientrare nell'anno in cui torni a soddisfare tutti i requisiti. Non c'è un periodo minimo di permanenza obbligatoria nel regime ordinario.
      • Se sei uscito per scelta volontaria: devi restare nel regime ordinario per almeno 3 anni (vincolo triennale dell'opzione), dopodiché puoi rientrare nel forfettario se hai tutti i requisiti.

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    Attenzione: al rientro nel forfettario, perdi nuovamente il diritto alla detrazione IVA e dovrai effettuare una rettifica IVA inversa (restituire l'IVA detratta sui beni ancora in possesso).

    Domande frequenti sul passaggio da forfettario a ordinario

    Cosa succede se supero €85.000 di ricavi nel forfettario?

    Se superi €85.000 ma resti sotto €100.000, esci dal forfettario dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se superi €100.000, l'uscita è immediata nello stesso anno del superamento.

    Devo comunicare all'Agenzia delle Entrate il passaggio al regime ordinario?

    Sì, è consigliabile presentare il modello AA9/12 per aggiornare il regime fiscale associato alla partita IVA. In ogni caso, il passaggio si perfeziona con il comportamento concludente (emissione fatture con IVA).

    Posso recuperare l'IVA non detratta durante il periodo forfettario?

    Sì, attraverso la rettifica IVA (art. 19-bis2 DPR 633/72). Puoi recuperare l'IVA su beni strumentali acquistati negli ultimi 5 anni (10 per immobili) e sulle rimanenze di magazzino esistenti al momento del passaggio.

    Quanto tempo devo restare nel regime ordinario prima di poter tornare al forfettario?

    Se sei uscito per scelta volontaria, il vincolo è di 3 anni. Se sei uscito per perdita dei requisiti, puoi rientrare non appena torni a soddisfare tutti i requisiti, senza vincolo temporale minimo.

    Nel regime ordinario i contributi previdenziali sono ancora deducibili?

    Sì. I contributi previdenziali sono deducibili sia nel regime forfettario (dal reddito forfettario) sia nel regime ordinario (dal reddito complessivo IRPEF). La deducibilità non cambia con il passaggio di regime.

    Devo pagare l'IRAP se passo al regime ordinario?

    I liberi professionisti senza autonoma organizzazione non sono soggetti a IRAP, indipendentemente dal regime fiscale. Se sei un professionista individuale senza dipendenti e senza beni strumentali rilevanti, l'IRAP generalmente non si applica nemmeno nel regime ordinario.

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