La ritenuta d'acconto per i forfettari non si applica: è una delle agevolazioni più importanti del regime forfettario, eppure resta uno dei punti che genera più confusione. Se hai la partita IVA forfettaria, ogni fattura che emetti deve contenere una dicitura specifica che informa il cliente della tua esenzione dalla ritenuta d'acconto.
Il fondamento normativo è chiaro: l'articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014 stabilisce che i ricavi e i compensi dei contribuenti forfettari non sono soggetti a ritenuta d'acconto. Questo significa che il tuo cliente non deve trattenere nulla dal compenso pattuito: ti paga l'importo lordo indicato in fattura, senza decurtazioni del 20%.
In questa guida vediamo la dicitura esatta da inserire in fattura, cosa succede quando un cliente ignora l'esenzione e trattiene comunque la ritenuta, come recuperare l'importo trattenuto indebitamente e i casi limite che creano più dubbi tra i forfettari nel 2026.
Perché i forfettari sono esenti dalla ritenuta d'acconto
Nel regime ordinario, quando un professionista emette fattura verso un'impresa o un altro professionista, il cliente trattiene il 20% del compenso come ritenuta d'acconto e lo versa all'Erario per conto del professionista. Questa ritenuta rappresenta un anticipo sulle imposte IRPEF dovute a fine anno.
I forfettari, però, non pagano l'IRPEF. Al suo posto pagano l'imposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni se sussistono i requisiti, oppure 15% a regime). Poiché la ritenuta d'acconto è concepita come anticipo IRPEF, e i forfettari non sono soggetti IRPEF, applicarla sarebbe un controsenso fiscale.
Per questo motivo la Legge 190/2014 ha previsto l'esenzione esplicita. L'articolo 1, comma 67 recita testualmente che "i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta". Il forfettario ha però l'obbligo di comunicarlo al cliente indicandolo in fattura.
La dicitura obbligatoria da inserire in fattura
Ogni fattura emessa da un contribuente forfettario deve contenere una frase che informi il cliente dell'esenzione dalla ritenuta. La dicitura comunemente utilizzata — e raccomandata dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate — è la seguente:
"Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto come previsto dall'articolo 1, comma 67, della Legge n. 190/2014."
Questa dicitura va inserita nel corpo della fattura, tipicamente nelle note o nel campo descrizione. Se utilizzi la fatturazione elettronica via SDI (obbligatoria per tutti i forfettari dal 2024), puoi inserirla nel campo "Causale" o nelle note aggiuntive del file XML.
Oltre a questa dicitura, ricorda che la fattura forfettaria deve contenere anche altre indicazioni obbligatorie:
- Riferimento normativo regime forfettario: "Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014"
- Assenza di IVA: non si indica l'IVA in fattura (il forfettario è esente ex art. 1, comma 58, L. 190/2014)
- Marca da bollo: se l'importo supera €77,47, va applicata la marca da bollo da €2 (o versata tramite F24 con codice tributo 2501)
- Contributo integrativo cassa: se sei iscritto a una cassa professionale (es. 4% Cassa Forense, 2% ENPAP, 2% ENPAM), questo va aggiunto in fattura
Esempio pratico di fattura forfettaria senza ritenuta
Vediamo un esempio concreto. Marco è un consulente di marketing con partita IVA forfettaria (codice ATECO 73.11.02, coefficiente di redditività 78%). Emette fattura a una S.r.l. per una consulenza da €2.000.
Fattura di Marco — Regime Forfettario:
| Voce | Importo |
|---|
| Compenso per consulenza marketing | €2.000,00 |
|---|---|
| Rivalsa INPS 4% (Gestione Separata) | €80,00 |
| Totale | €2.080,00 |
| Marca da bollo | €2,00 |
| Totale da pagare | €2.082,00 |
Note in fattura:
- "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 — regime forfettario."
- "Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014."
- "Imposta di bollo da €2,00 assolta sull'originale."
Nota come il totale sia di €2.082 e non di €1.664 (che sarebbe il netto dopo una ritenuta del 20% su €2.080). Questa è la differenza concreta che l'esenzione dalla ritenuta produce sulla cassa del forfettario: incassi subito il 100% del compenso, senza attendere il conguaglio in dichiarazione dei redditi.
Confronto: forfettario vs ordinario sulla ritenuta
Per capire il vantaggio in termini di liquidità, confrontiamo lo stesso compenso di €2.000:
| Voce | Regime Forfettario | Regime Ordinario |
|---|
| Compenso lordo | €2.000 | €2.000 |
|---|---|---|
| IVA 22% | — | €440 |
| Ritenuta d'acconto 20% | — | -€400 |
| Incasso immediato | €2.080 | €2.040* |
Con rivalsa INPS 4% e marca da bollo. * €2.000 + €440 IVA – €400 ritenuta. L'IVA di €440 andrà poi versata all'Erario e la ritenuta recuperata in dichiarazione.
Il forfettario incassa immediatamente l'intero compenso. Il professionista in regime ordinario, invece, riceve il compenso decurtato della ritenuta del 20% e deve attendere la dichiarazione dei redditi per recuperare l'eventuale eccedenza.
Cosa fare se il cliente trattiene comunque la ritenuta
È una situazione più comune di quanto si pensi: emetti fattura con la dicitura corretta, ma il cliente (spesso una grande azienda con procedure contabili rigide) ti paga trattenendo il 20%. Ecco come gestire il problema.
Passaggio 1: verifica e comunicazione
Prima di tutto, contatta il cliente e segnala l'errore allegando copia della fattura con la dicitura di esenzione. Nella maggior parte dei casi si tratta di un errore del reparto amministrativo che non ha verificato il regime fiscale del fornitore. Un semplice sollecito spesso risolve il problema.
Passaggio 2: il cliente ha già versato la ritenuta all'Erario
Se il cliente ha già effettuato il versamento della ritenuta tramite modello F24 (codice tributo 1040 per professionisti), la situazione si complica leggermente. In questo caso il cliente dovrebbe:
- Presentare un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate per la ritenuta versata indebitamente
- Oppure compensare l'importo nei versamenti successivi
Nel frattempo, il cliente deve corrisponderti la differenza non pagata.
Passaggio 3: recupero in dichiarazione dei redditi
Se non riesci a recuperare l'importo direttamente dal cliente, puoi indicare la ritenuta subita nel Quadro RS del Modello Redditi PF (rigo RS40). In questo modo la ritenuta trattenuta indebitamente viene scomputata dalle imposte dovute o genera un credito d'imposta.
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Casi particolari e dubbi frequenti
Fatture verso privati (B2C)
Se fatturi a un privato (persona fisica non titolare di partita IVA), il problema della ritenuta non si pone: i privati non sono sostituti d'imposta e non trattengono mai la ritenuta, né nel regime ordinario né nel forfettario. La dicitura di esenzione va comunque inserita per completezza, ma nella pratica è irrilevante.
Fatture verso la Pubblica Amministrazione
Quando il cliente è un ente pubblico, la situazione richiede attenzione. Le PA sono sostituti d'imposta, ma anche loro devono rispettare l'esenzione per i forfettari. Nella fattura elettronica verso la PA (che usa il codice destinatario IPA e non il codice SDI), inserisci la dicitura di esenzione nel campo "Causale". Se la PA trattiene comunque la ritenuta, il percorso di recupero è analogo a quello descritto sopra.
Compensi da diritti d'autore
I diritti d'autore hanno un trattamento fiscale autonomo rispetto ai redditi professionali. Se percepisci sia redditi professionali in regime forfettario sia diritti d'autore, l'esenzione dalla ritenuta si applica solo ai redditi professionali rientranti nel regime forfettario. Sui diritti d'autore puri (non legati all'attività professionale) la ritenuta d'acconto del 20% si applica normalmente.
Forfettario con rivalsa della cassa previdenziale
La rivalsa della cassa professionale (es. 4% INPS Gestione Separata, 4% Cassa Forense, 2% ENPAP) si aggiunge al compenso ma non è soggetta a ritenuta nemmeno nel regime ordinario. Quindi nel forfettario la questione è doppiamente irrilevante: né il compenso né la rivalsa subiscono ritenuta.
Come impostare la fattura elettronica XML correttamente
Nella fatturazione elettronica via SDI, il file XML prevede campi specifici per la ritenuta d'acconto. Per il forfettario, questi campi non devono essere compilati. Ecco cosa fare concretamente:
- Blocco "DatiRitenuta": NON compilare. Se il tuo software di fatturazione lo inserisce automaticamente, devi disattivarlo o rimuoverlo
- Campo "RegimeFiscale": deve essere impostato su RF19 (regime forfettario ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014)
- Campo "Natura": deve essere N2.2 (operazioni non soggette — altri casi)
- Campo "Causale": qui puoi inserire la dicitura di esenzione dalla ritenuta
Se utilizzi Il Mio Forfettario, la piattaforma genera automaticamente la fattura elettronica con tutti i campi compilati correttamente per il tuo regime, inclusa la dicitura di esenzione dalla ritenuta e il regime fiscale RF19.
La ritenuta d'acconto che il forfettario deve applicare come committente
Attenzione a un aspetto spesso trascurato: l'esenzione riguarda la ritenuta sui propri compensi. Ma cosa succede se sei tu, come forfettario, a pagare un collaboratore?
I forfettari non sono sostituti d'imposta (art. 1, comma 69, L. 190/2014). Questo significa che se paghi un professionista per una prestazione, non devi trattenere la ritenuta d'acconto dal suo compenso, anche se quel professionista è in regime ordinario.
Il professionista che ti fattura in regime ordinario riceverà quindi il compenso lordo senza ritenuta e dovrà gestire autonomamente il versamento delle proprie imposte. In fattura, il professionista ordinario che lavora per un forfettario non dovrebbe indicare la ritenuta d'acconto, perché il committente forfettario non è sostituto d'imposta.
Domande frequenti (FAQ)
Il forfettario deve indicare la ritenuta d'acconto in fattura?
No. Il forfettario è esente dalla ritenuta d'acconto sui propri compensi ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 190/2014. In fattura non va indicata alcuna ritenuta, ma va inserita la dicitura: "Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014."
Cosa succede se il cliente trattiene la ritenuta nonostante l'esenzione?
Se il cliente trattiene comunque il 20%, devi contattarlo per chiedere il pagamento della differenza. Se il cliente ha già versato la ritenuta all'Erario, puoi recuperarla indicandola nel Quadro RS (rigo RS40) del Modello Redditi PF, dove verrà scomputata dalle imposte dovute o genererà un credito.
Il forfettario deve trattenere la ritenuta quando paga un collaboratore?
No. Il forfettario non è sostituto d'imposta (art. 1, comma 69, L. 190/2014), quindi non deve trattenere la ritenuta d'acconto sui compensi pagati a terzi. Il collaboratore riceve il compenso lordo e gestisce autonomamente il versamento delle proprie imposte.
La dicitura di esenzione dalla ritenuta è obbligatoria?
Sì. Il forfettario ha l'obbligo di indicare in fattura la richiesta di non applicazione della ritenuta d'acconto, citando il riferimento normativo (art. 1, comma 67, L. 190/2014). Senza questa dicitura, il cliente potrebbe legittimamente trattenere il 20%.
L'esenzione dalla ritenuta vale anche per i diritti d'autore?
L'esenzione si applica solo ai compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario, ovvero i redditi professionali. I diritti d'autore puri, se non rientrano nell'attività professionale forfettaria, restano soggetti alla ritenuta d'acconto ordinaria del 20%.
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La ritenuta d'acconto è solo uno dei tanti dettagli che un forfettario deve gestire correttamente in ogni fattura. Tra dicitura di esenzione, marca da bollo, rivalsa della cassa previdenziale e codice regime fiscale RF19, il rischio di errore è concreto — soprattutto se compili le fatture manualmente.
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