Il calcolo del Modello 5 Cassa Forense per il regime forfettario 2026 è una delle operazioni più delicate dell'anno per gli avvocati: un errore nel reddito professionale netto dichiarato significa pagare contributi sbagliati, con conguagli e sanzioni che arrivano negli anni successivi. La buona notizia è che la formula, una volta compresa, è lineare e si applica allo stesso modo per tutti i forfettari iscritti alla Cassa Forense.
In questa guida vediamo esattamente come arrivare al numero da inserire nel Modello 5, partendo dalle fatture emesse nel 2025 e usando il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO 69.10.10 (attività degli studi legali).
Il principio di base da ricordare è semplice: il forfettario non calcola il reddito dalla differenza tra ricavi e costi reali, ma applica una percentuale forfettaria ai compensi incassati. Per gli avvocati questa percentuale è il 78%.
La formula ufficiale per il reddito professionale netto Modello 5
Per i forfettari iscritti alla Cassa Forense, la formula per determinare il reddito professionale netto da indicare nel Modello 5 è la seguente:
Reddito professionale netto = Compensi incassati nel 2025 × 78%
Si parte dal totale dei compensi effettivamente incassati nell'anno di riferimento (criterio di cassa, non di competenza), si applica il coefficiente di redditività del 78% previsto per il codice ATECO degli studi legali e si ottiene il reddito professionale netto da dichiarare.
Attenzione: nel Modello 5 va indicato il reddito professionale, non il volume d'affari. Il volume d'affari corrisponde invece al totale dei compensi lordi incassati, ed è un dato diverso che va riportato in un rigo separato del modello.
Compensi incassati: il criterio di cassa
Il regime forfettario adotta il criterio di cassa: contano solo le fatture effettivamente incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, non quelle emesse. Una fattura emessa il 20 dicembre 2025 ma pagata dal cliente il 10 gennaio 2026 finisce nel Modello 5 del 2026 (riferito all'anno 2026), non in quello di quest'anno.
Il contributo integrativo del 4% addebitato in fattura al cliente non concorre a formare il reddito professionale: va escluso dal totale dei compensi su cui applicare il coefficiente 78%. Va invece considerato nel volume d'affari.
Esempio pratico: avvocato forfettario con 40.000 euro di compensi
Mettiamo che l'avvocato Marco, iscritto alla Cassa Forense e in regime forfettario, abbia incassato nel 2025 compensi professionali per 40.000 euro (al netto del contributo integrativo 4% addebitato ai clienti).
Il calcolo è:
- Compensi incassati 2025: 40.000 euro
- Coefficiente di redditività forfettario: 78%
- Reddito professionale netto Modello 5: 40.000 × 0,78 = 31.200 euro
Nel Modello 5 Marco indicherà quindi 31.200 euro come reddito professionale netto e 40.000 euro come volume d'affari professionale.
Esempio con compensi più alti: 70.000 euro
Avvocata Giulia, sempre forfettaria, ha incassato 70.000 euro di compensi nel 2025:
- Compensi incassati: 70.000 euro
- Coefficiente 78%
- Reddito professionale netto: 70.000 × 0,78 = 54.600 euro
Volume d'affari da indicare: 70.000 euro.
Cosa non si sottrae dai compensi
Un errore frequente è pensare di poter sottrarre dai compensi i costi reali dello studio (affitto, utenze, software, cancelleria, commercialista). Nel regime forfettario questo non è possibile: il coefficiente del 78% è già una forfettizzazione dei costi e non ammette ulteriori deduzioni analitiche.
Allo stesso modo, non si sottraggono i contributi previdenziali versati alla Cassa Forense. Questi sono deducibili ai fini dell'imposta sostitutiva (quindi riducono la base imponibile su cui si paga il 5% o 15%), ma non entrano nel calcolo del reddito professionale netto del Modello 5.
Compensi lordi o netti: come leggere le fatture
Per capire quali importi considerare, prendi ogni fattura emessa e incassata nel 2025 e identifica queste voci:
- Compenso professionale (la base imponibile)
- Contributo integrativo Cassa Forense 4% (addebitato al cliente)
- Totale fattura
Nel calcolo del reddito professionale va solo il compenso professionale, non il contributo integrativo. Se hai emesso una fattura di 1.040 euro così composta: 1.000 euro di compenso + 40 euro di contributo integrativo 4%, nel totale dei compensi del Modello 5 inserisci solo i 1.000 euro.
Come Il Mio Forfettario fa il calcolo per te
Fare questo calcolo manualmente, fattura per fattura, è l'operazione più soggetta a errori di tutto l'anno fiscale. Il Mio Forfettario tiene traccia automaticamente dei compensi incassati, separa il contributo integrativo, applica il coefficiente 78% e ti mostra in tempo reale il reddito professionale netto che andrà nel Modello 5.
Il gestionale calcola anche i contributi Cassa Forense dovuti in base alle aliquote vigenti e genera gli F24 già compilati per le quattro scadenze annuali (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre) oltre al saldo del 31 dicembre.
FAQ Modello 5 Cassa Forense forfettari
Devo indicare le fatture emesse o quelle incassate?
Solo quelle incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il regime forfettario applica il criterio di cassa, non di competenza.
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Simulazione precisa di tasse, contributi e netto per il regime forfettario.
Calcola Gratis →Il contributo integrativo 4% va nel reddito professionale?
No. Il contributo integrativo addebitato in fattura al cliente non è reddito professionale: va escluso dalla base su cui applichi il 78%. Rientra invece nel volume d'affari.
Posso dedurre i costi dello studio?
No, nel regime forfettario non si deducono i costi reali. Il coefficiente del 78% è una forfettizzazione dei costi e sostituisce qualsiasi deduzione analitica.
I contributi Cassa Forense versati si sottraggono dal reddito del Modello 5?
No. I contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sostitutiva (5% o 15%), ma non entrano nel calcolo del reddito professionale netto da indicare nel Modello 5.
Cosa succede se sbaglio il calcolo?
La Cassa Forense ricalcola i contributi dovuti e invia un conguaglio negli anni successivi, con eventuali sanzioni e interessi. È possibile correggere l'errore con una comunicazione integrativa prima che la Cassa effettui controlli.
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