Normativa
    13 ottobre 20267 min di lettura

    Rimborsi Spese nel Regime Forfettario 2026: Quando Non Contano Come Compensi

    Rimborsi spese
    Regime forfettario
    Limite 85000
    Fattura elettronica
    Agenzia delle Entrate

    Se sei in regime forfettario e riaddebiti al cliente il treno, l’albergo o il pranzo di una trasferta, quelle somme possono non essere compensi: niente imposta sostitutiva sui rimborsi e nessun peso sul limite di €85.000. Lo afferma una risposta a interpello della Direzione regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate (n. 907-239/2026), riportata dalla stampa specializzata il 10 ottobre 2026. Segue una risposta dello stesso segno della Direzione regionale della Lombardia del 9 dicembre 2025.

    In questa guida, aggiornata al 12 ottobre 2026, trovi le condizioni da rispettare, cosa resta compenso e come scrivere la fattura. Tieni presente un limite importante: sono risposte date a singoli contribuenti e non sono pubblicate sul sito dell’Agenzia. Una circolare valida per tutti ancora non c’è.

    Cosa è cambiato dal 2025

    Fino al 2024 la regola era semplice e sfavorevole: ogni rimborso spese messo in fattura era un compenso. Entrava nel limite di €85.000 e, dopo il coefficiente di redditività, nel reddito su cui paghi imposta e contributi. Restavano fuori solo le spese anticipate in nome e per conto del cliente.

    Il decreto legislativo 192 del 13 dicembre 2024 ha riscritto le regole sul reddito di lavoro autonomo. Il nuovo articolo 54 del TUIR, comma 2, lettera b), dice che non concorrono al reddito i rimborsi delle spese sostenute per eseguire un incarico e addebitate analiticamente al committente.

    La norma riguarda il reddito di lavoro autonomo in generale. Il dubbio era se valesse anche per chi è forfettario, che calcola il reddito con il coefficiente e non sottrae le spese reali. Per te la differenza pesa: se il rimborso è un compenso, paghi imposta su soldi che hai solo anticipato per il cliente.

    Cosa dicono le due risposte dell’Agenzia

    Lombardia, 9 dicembre 2025. La Direzione regionale ha risposto a un professionista forfettario che i rimborsi analitici, se rispettano le condizioni di legge, non concorrono al suo reddito.

    Veneto, risposta n. 907-239/2026. Il caso: un professionista forfettario che in trasferta paga trasporto, vitto e alloggio e li riaddebita al cliente. Secondo la risposta, questi rimborsi:

    • non fanno parte dei compensi a cui si applica il coefficiente di redditività (legge 190/2014, articolo 1, comma 64);
    • non contano per il limite di €85.000;
    • non contano nemmeno per la soglia di €100.000, quella che fa uscire dal regime già in corso d’anno.

    ℹ️
    Non è ancora una regola per tutti. Una risposta a interpello vale per chi ha fatto la domanda. Queste due non sono pubblicate sul sito dell’Agenzia e manca una circolare generale. Prima di cambiare il modo in cui fatturi parlane con il tuo commercialista, soprattutto se sei vicino al limite di €85.000.

    Le quattro condizioni da rispettare

    1. Spesa legata all’incarico. La sostieni per eseguire quel lavoro, nell’interesse del cliente.

    2. Documento intestato a te. Fattura o ricevuta fiscale a tuo nome, da conservare.

    3. Pagamento tracciabile. Per vitto, alloggio e per viaggi e trasporti con taxi o noleggio con conducente in Italia devi pagare con carta, bonifico o altro mezzo tracciabile (articolo 54, comma 2-bis, del TUIR e decreto-legge 84/2025). Per le spese all’estero la tracciabilità non è richiesta.

    4. Addebito analitico in fattura. Ogni spesa va indicata a parte rispetto al compenso, con natura e importo, per la cifra esatta che hai pagato.

    La nuova regola vale solo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

    Cosa resta compenso

    Somma che addebiti al clienteCome viene trattata
    Rimborso analitico di spese sostenute dal 1° gennaio 2025, con le quattro condizioniFuori dai compensi, secondo le due risposte regionali
    Rimborso di spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, anche se incassato dopoCompenso
    Rimborso a forfait o generico, per esempio “rimborso spese €200”Compenso
    Indennità chilometrica per l’uso della tua autoCompenso (risposta dell’Agenzia n. 270/2025)
    Vitto, alloggio, taxi o noleggio con conducente in Italia pagati in contantiCompenso
    Marca da bollo da €2 addebitata al clienteCompenso (risposta dell’Agenzia n. 428/2022)
    Spese anticipate in nome e per conto del cliente, con documento intestato al clienteFuori dai compensi, come già prima del 2025

    Sul bollo trovi tutto nella guida alla marca da bollo da €2 per i forfettari.

    Un esempio con i numeri

    Fai una consulenza fuori sede. Compenso: €1.000. Spese di trasferta pagate con carta e documentate: treno €89, albergo €120, cena €35. Totale rimborsi: €244. La fattura è di €1.244.

    • Regola valida fino al 2024: compensi €1.244. Con coefficiente 78% il reddito è €970,32.
    • Lettura delle due risposte regionali: compensi €1.000. Con coefficiente 78% il reddito è €780,00.

    La differenza di reddito è €190,32. Con imposta sostitutiva al 15% corrisponde a €28,55 di imposta.

    Sul limite l’effetto può essere più importante. Con €83.000 di compensi e €4.000 di rimborsi analitici, la vecchia regola ti porta a €87.000, oltre il limite di €85.000. Con la lettura delle due risposte resti a €83.000.

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    Come scrivere la fattura

    • Una riga per il compenso.
    • Una riga per ogni spesa: che cos’è, data, importo esatto pagato.
    • Niente arrotondamenti e niente voci generiche: una cifra a forfait torna a essere compenso.
    • Conserva i documenti di spesa e la prova del pagamento tracciabile. In caso di controllo tocca a te dimostrare tutto.

    💡
    Se puoi, fai intestare la spesa al cliente. Le spese pagate in nome e per conto del cliente, con documento intestato a lui, sono fuori dai tuoi compensi da sempre. Nella fattura elettronica si indicano con natura N1 (articolo 15 del DPR 633/1972).

    Cosa non è ancora chiaro

    • Circolare generale. Non c’è. Un altro ufficio potrebbe leggere la norma in modo diverso.
    • Contributi. Le due risposte parlano di imposta sostitutiva e di soglie. Su contributi previdenziali e contributo integrativo manca un chiarimento generale.
    • Dichiarazione. Come indicare questi rimborsi nel quadro LM resta un punto aperto.

    Se riaddebiti spese con regolarità, la strada più sicura è presentare un tuo interpello con l’aiuto del commercialista.

    Domande frequenti

    I rimborsi spese contano per il limite di €85.000?

    Secondo le due risposte regionali no, se sono analitici, documentati, pagati con mezzi tracciabili e riferiti a spese dal 2025 in poi. Una circolare generale non c’è: se sei vicino al limite, decidi insieme al commercialista.

    Posso chiedere un rimborso a forfait?

    Puoi, ma è un compenso: entra nel limite e nel reddito.

    Uso la mia auto: il rimborso chilometrico è escluso?

    No. L’indennità chilometrica resta un compenso.

    Ho pagato il ristorante in contanti: cosa cambia?

    Per le spese in Italia il rimborso torna a essere compenso. Paga sempre con carta o con un altro mezzo tracciabile.

    Vale per una spesa del 2024 che incasso adesso?

    No. Conta la data in cui hai sostenuto la spesa: quelle fino al 31 dicembre 2024 restano compensi.

    Posso sottrarre dal reddito le spese che non riaddebito?

    No. Nel regime forfettario le spese reali non riducono il reddito: le copre già il coefficiente di redditività.

    Tieni sotto controllo compensi e limite

    Che i rimborsi contino o no, devi sapere in ogni momento quanto hai incassato e quanto ti manca al limite. Con Il Mio Forfettario ogni fattura aggiorna in tempo reale incassi, distanza da €85.000, imposta sostitutiva e contributi, per la Gestione Separata e per le 17 casse previdenziali supportate. Invii la fattura elettronica allo SDI e a ogni scadenza trovi l’F24 già compilato. Costa €6,90 al mese o €59 all'anno, con 14 giorni di prova gratuita senza carta di credito.

    Fonti: decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (articolo 54 del TUIR, comma 2, lettera b, e comma 2-bis); decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, articolo 1; legge 190/2014, articolo 1, commi 54, 64 e 71; risposta a interpello della Direzione regionale del Veneto n. 907-239/2026 e risposta della Direzione regionale della Lombardia del 9 dicembre 2025, entrambe non pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate; risposte dell’Agenzia delle Entrate n. 428/2022 e n. 270/2025.

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